Sospensione dal lavoro agli inadempimenti all'obbligo di vaccinazione
Condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico per la sospensione dal lavoro agli inadempimenti all’obbligo di vaccinazione.
Sentenza n. 136/2023 del Tribunale de L’Aquila.
La sentenza, motiva che la “sospensione dal lavoro e dalla retribuzione” sia stata un mezzo legittimo con cui la norma di legge ha ottenuto il proprio rispetto, e se con tale forza sia stata legittimamente o meno applicata dall’intero palinsesto sanzionatorio, non solo quindi dall’art. 4-quinquies dl. 44/21 oggetto di giudizio, ma anche dagli artt. 4, 4-bis e 4-ter e poi 4-quater del dl. 44/21, nella distorta interpretazione che per tutelare la salute pubblica si doveva imporre l’obbligo vaccinale; inoltre, si legge, che “non vi è alcuna norma di legge – né potrebbe mai esservi anche per lo sbarramento costituzionale del divieto di discriminazione ex art. 3 Cost. – che imponga un obbligo vaccinale per prestare lavoro … ma solamente l’imposizione di un tale obbligo se e nei limiti in cui sia strumento di prevenzione dal contagio”.
Semplicissimo.
Lo Stato italiano si fonda sul lavoro (art. 1 Cost.), e su questo si fonda non solo la dignità sociale e lavorativa, ma anche la dignità personale dell’essere umano che vuole mantenersi con le proprie forze.
“Il reddito da lavoro costituisce per lo più il reddito di sussistenza, senza di esso si scivola nel degrado e nella dipendenza” scrive il giudice Cruciani.
E se la dignità è il limite invalicabile all’obbligatorietà di qualsiasi trattamento sanitario obbligatorio (art. 32 Cost.), allora la vaccinazione obbligatoria, qualsiasi essa sia, non poteva essere imposta imponendo l’obbedienza a mezzo della privazione del lavoro – e quindi della dignità umana – senza violare apertamente l’art. 32 Cost..
É stato dato luogo ad una ingiustificata discriminazione in base alle condizioni e alle opinioni personali (art. 3 Cost.), perché si è tolto il lavoro e la retribuzione a centinaia di migliaia di persone inutilmente, senza motivo, solo per la violazione impossibile, di una norma che se fosse stata osservata non avrebbe apportato alcun beneficio al fine di prevenire i contagi da Sars-Cov-2 sul luogo di lavoro.
La sentenza del Tribunale de L’Aquila, oltre alla condanna del datore di lavoro alle spese di lite, ha riconosciuto il danno biologico temporaneo subito dal lavoratore alla luce dell’art. 5, l. 57/01 per il forte stress psicologico causato dalla privazione della fonte di sostentamento e dall’assoggettamento della persona in una condizione discriminatoria rispetto ai colleghi che hanno continuato a lavorare solo per aver assunto una sostanza inutile allo scopo preventivo.
E quindi? Beh, con un po’ di immaginazione potrete prevedere quali scenari apre tale sentenza.
Verum haec!
