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Codice Crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il 2 agosto scorso, é stato approvato alla Camera dei Deputati il disegno di legge 1322/2023, che prevede la possibilità di condonare tutti i carichi fiscali, in assenza del rispetto delle previste percentuali in materia dei piani di ristrutturazione.

DOCUMENTO DISCUSSO ALLA CAMERA.

La disposizione, introdotta nel corso dell’esame in Senato, alla luce delle prime applicazioni del Codice della crisi d’impresa (d.lgs. n. 14 del 2019) e al fine di evitare rilevanti effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica, nel prevedere che, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell’articolo 63 del Codice stesso, per i creditori pubblici non aderenti non si applichino le disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63 in materia di accordi di ristrutturazione, detta la disciplina transitoria da adottare nel medesimo periodo.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 63 D.Lgs. 14/2019, di seguito il “Codice”), entrato in vigore il 15 luglio 2022, nel solco di quanto già prevedeva la legge fallimentare, regola la transazione di crediti tributari e contributivi. La disciplina della transazione dei crediti contributivi e tributari (art. 63 del Codice) prevede che il debitore possa proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate; Agenzia del Demanio; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Agenzia delle Entrate-Riscossione) e dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori (in buona sostanza INPS e INAIL). Il Codice disciplina anche per i crediti tributari e contributivi, l’accesso agli strumenti stragiudiziali e consente, in presenza di determinate condizioni, l’omologazione degli accordi anche in mancanza di adesione da parte degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie o delle amministrazioni fiscali interessate.

Un ruolo centrale ai fini della transazione dei crediti contributivi e tributari lo svolge il professionista indipendente, il quale deve dare contezza della convenienza del trattamento proposto rispetto a quello che ne deriverebbe dalla liquidazione giudiziale, allo scopo di consentire al tribunale l’omologa degli accordi in ipotesi della mancata pronuncia favorevole da parte degli enti previdenziali.

Per dare efficacia alla transazione dei crediti suddetti è prevista l’omologazione forzosa (cd. cram down: articolo 63, comma 2- bis, del Codice), ovvero il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte degli enti previdenziali interessati:

  • se l’adesione è determinante ai fini della soglia percentuale da raggiungere con i creditori (i creditori devono rappresentare almeno il 60% dei crediti soggetti a omologazione);
  • se, sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

 

La transazione è risolta di diritto se entro 60 giorni dalle scadenze previste il debitore non esegue integralmente i pagamenti dovuti agli enti.

Il comma 2 prevede quindi una serie di condizioni che devono ricorrere congiuntamente affinché il tribunale proceda all’ omologazione degli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

La disposizione contempla le seguenti condizioni:

a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;

b) l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1 (60 per cento dei crediti), e 60, comma 1, (30 per cento dei crediti, rectius percentuale di cui all’articolo 57, comma 1, ridotta della metà) dello stesso Codice della crisi d’impresa;

c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell’importo complessivo dei crediti;

d) la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;

e) il soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al trenta per cento dell’ammontare dei rispettivi crediti, sanzioni e interessi inclusi.

Al comma 3, dispone che se l’ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione sia inferiore a un quarto dell’importo complessivo dei crediti, la disciplina testé illustrata possa trovare applicazione, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non sia inferiore al quaranta per cento dell’ammontare dei rispettivi crediti, sanzioni e interessi inclusi, e la dilazione di pagamento richiesta non ecceda il periodo di dieci anni.

A ben vedere quindi i commi 2 e 3 individuano due differenti soglie che segnano i limiti di soddisfazione dei crediti dell’amministrazione finanziaria e previdenziale nelle transazioni fiscali innestate in accordi di ristrutturazione.

I commi 4 e 5 dettano alcune disposizioni tecniche con riguardo al procedimento di omologazione. Nel dettaglio, ai sensi del comma 4, in caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore è tenuto ad avvisare dell’iscrizione della domanda nel registro delle imprese l’amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, a mezzo PEC. Il termine di cui all’articolo 48, comma 4, del Codice della crisi d’impresa decorre, per l’amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell’avviso.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 48, quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi.

Il comma 5 fissa il termine entro cui debba intervenire l’eventuale adesione alla proposta di transazione in novanta giorni.

Infine, il comma 6 prevede che la disciplina transitoria introdotta si applichi retroattivamente anche alle proposte di transazione fiscale depositate in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto.

La direttiva (UE) 2019/1023, del 20 giugno 2019 – alla quale è stata data attuazione nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 83 del 2022 – è volta a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché a eliminare gli ostacoli all’esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni.

L’obiettivo principale della direttiva, il cui testo è suddiviso in sei Titoli, è quello di garantire «alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l’esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata» (Considerando n. 1).

Per conseguire tale risultato, la direttiva (art. 1) individua tre settori di intervento:

  • quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l’insolvenza;
  • procedure che portano all’esdebitazione dai debiti contratti dall’imprenditore insolvente;
  • misure per aumentare l’efficienza delle procedure ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

 

Sempre nel quadro del Titolo 1, che contiene le disposizioni generali, la direttiva (art. 3) impegna gli Stati membri a favorire l’accesso dei debitori a uno o più strumenti di allerta precoce chiari e trasparenti in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire prontamente.

Gli strumenti di allerta precoce possono includere:

  • meccanismi di allerta nel momento in cui il debitore non abbia effettuato determinati tipi di pagamento;
  • servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private;
  • incentivi a norma del diritto nazionale rivolti a terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, affinché segnalino al debitore gli andamenti negativi.

 

Inoltre, gli Stati membri devono introdurre norme finalizzate a consentire che sia i debitori che i rappresentanti dei lavoratori abbiano accesso a informazioni aggiornate sugli strumenti di allerta precoce disponibili, come pure sulle procedure di ristrutturazione e di esdebitazione.

È consentito agli Stati membri di introdurre una disciplina tesa a fornire sostegno ai rappresentanti dei lavoratori nella valutazione della situazione economica del debitore, allo scopo di assumere in maniera consapevole le iniziative ritenute più utili per la tutela dei crediti da lavoro dipendente.

Il Titolo II contiene disposizioni concernenti i quadri di ristrutturazione preventiva. In particolare, gli Stati membri (art. 4) devono provvedere affinché, qualora sussista una probabilità di insolvenza, il debitore abbia accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva che gli consenta la ristrutturazione del debito, al fine di impedire l’insolvenza, tutelare i posti di lavoro e preservare l’attività imprenditoriale.

Gli Stati membri provvedono altresì (art 5-7) affinché il debitore che accede alle procedure di ristrutturazione preventiva:

  • mantenga il controllo totale o almeno parziale dei suoi attivi e della gestione corrente dell’impresa.
  • possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva.

 

Norme specifiche sono dedicate:

al contenuto del piano di ristrutturazione con particolare riferimento: all’identità del debitore; alle sue attività e passività al momento della presentazione del piano, compreso il valore delle attività; a una descrizione della situazione economica del debitore e della posizione dei lavoratori; alle parti interessate, denominate individualmente o descritte mediante categorie di debiti a norma del diritto nazionale e ai relativi crediti o interessi coperti dal piano di ristrutturazione; ai valori rispettivi dei crediti e degli interessi di ciascuna classe (art. 8);

  • alle procedure di adozione del piano, prevedendosi che lo stesso sia adottato dalle parti interessate purché in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza dell’importo dei crediti o degli interessi.

 

Inoltre gli Stati membri possono richiedere che in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza del numero di parti interessate (art.9);

  • all’omologazione dello stesso (art. 10).

 

In particolare l’omologazione del piano di ristrutturazione da parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa serve per garantire che la riduzione dei diritti dei creditori o delle quote dei detentori di strumenti di capitale sia proporzionata ai benefici della ristrutturazione e che tali soggetti abbiano accesso a un ricorso effettivo. L’omologazione è particolarmente necessaria quando:

  • vi siano parti interessate dissenzienti;
  • il piano di ristrutturazione contenga disposizioni su nuovi finanziamenti;
  • il piano comporti una perdita di più del 25 % della forza lavoro.

 

L’omologazione di un piano che comporti una perdita di più del 25 % della forza lavoro dovrebbe essere necessaria solo se il diritto nazionale ammette che i quadri di ristrutturazione preventiva prevedano misure aventi effetti diretti sui contratti di lavoro.

Disposizioni ulteriori (artt. 17-18) concernono l’obbligo per Stati membri di provvedere affinché i nuovi finanziamenti e i finanziamenti temporanei siano adeguatamente tutelati, così come le altre operazioni connesse alla ristrutturazione.

Sono inoltre previsti obblighi (art. 19) a carico dei dirigenti qualora sussista una probabilità di insolvenza. In particolare gli stessi devono tenere conto come minimo dei seguenti elementi: gli interessi dei creditori, e dei detentori di strumenti di capitale e degli altri portatori di interessi; la necessità di prendere misure per evitare l’insolvenza; la necessità di evitare condotte che, deliberatamente o per grave negligenza, mettono in pericolo la sostenibilità economica dell’impresa.

Il Titolo III (artt. 20-24) è dedicato alle esdebitazioni e alle interdizioni e contiene disposizioni volte a ridurre gli effetti negativi del sovraindebitamento o dell’insolvenza sugli imprenditori che sono persone fisiche, in particolare consentendo l’esdebitazione integrale dai debiti dopo un certo periodo di tempo e limitando la durata dei provvedimenti di interdizione emessi a causa del sovraindebitamento o dell’insolvenza del debitore.

In particolare gli Stati membri provvedono affinché:

  • il periodo trascorso il quale l’imprenditore insolvente può essere liberato integralmente dai propri debiti non sia superiore a tre anni a decorrere al più tardi: nel caso di una procedura che comprende un piano di rimborso, dalla data della decisione adottata da un ‘autorità giudiziaria o amministrativa per l’omologazione del piano o dalla data d’inizio dell’attuazione del piano; oppure nel caso di qualsiasi altra procedura, dalla data della decisione adottata dall’autorità giudiziaria o amministrativa per l’apertura della procedura o dalla determinazione della massa fallimentare dell’imprenditore;
  • qualora l’imprenditore insolvente ottenga l’esdebitazione, qualsiasi interdizione dall’accesso un’attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e dal suo esercizio per il solo motivo dell’insolvenza dell’imprenditore cessi di avere effetto, al più tardi, alla scadenza dei termini per l’esdebitazione;
  • alla scadenza dei termini per l’esdebitazione, l’interdizione cessi di avere effetto senza necessità di rivolgersi all’autorità giudiziaria o amministrativa.

 

Sono inoltre previste specifiche deroghe alle regole comuni sulle esdebitazioni, in forza delle quali gli Stati membri mantengono o introducono disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione o che revocano il beneficio di tale esdebitazione o che prevedono termini più lunghi per l’esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi quando, nell’indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, l’imprenditore insolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede ai sensi del diritto nazionale, fatte salve le norme nazionali sull’onere della prova.

Inoltre è data la possibilità agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione, revocano il beneficio dell’esdebitazione, o prevedono termini più lunghi per l’esdebitazione integrale o periodi di interdizione più lunghi in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate.

Il Titolo IV contiene le misure comuni per aumentare l’efficienza delle procedure di ristrutturazione preventiva, di insolvenza e di esdebitazione.

Al riguardo (artt. 25 e 26) si stabilisce che le normative nazionali dovranno assicurare che le autorità giudiziarie e amministrative, come pure i professionisti che si occupano delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, «ricevano una formazione adeguata e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità».

Inoltre, le procedure tese alla nomina, alla revoca e alle dimissioni dei professionisti debbono essere «chiare, trasparenti ed eque», tenendo conto delle esperienze e competenze maturate da questi ultimi, nonché delle specificità del caso; la direttiva inoltre al fine di evitare il permanere di una qualsiasi situazione di conflitto di interessi, consente sia ai debitori che ai creditori di opporsi alla scelta o alla nomina del professionista, ovvero di chiederne la sostituzione quando si verifichi una tale evenienza.

Gli Stati membri devono altresì introdurre norme tese a garantire che il lavoro dei professionisti sia adeguatamente vigilato dall’autorità giudiziaria o amministrativa, in modo da assicurarne l’efficacia e la competenza, oltre che la sua imparzialità e indipendenza; per raggiungere tale obbiettivo è prevista espressamente la possibilità di avviare azioni di responsabilità nei confronti dei professionisti che non abbiano adempiuto ai propri obblighi.

Quanto ai compensi spettanti ai professionisti, la remunerazione dovrà essere regolamentata in modo da raggiungere l’obiettivo di espletare in modo efficiente le procedure, mentre devono essere istituite procedure adeguate per risolvere le eventuali controversie sui compensi liquidati ai professionisti. Un ulteriore mezzo individuato dalla direttiva per rendere più efficienti le procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione all’interno degli Stati europei, si fonda sulla generalizzata informatizzazione dei depositi e delle notifiche degli atti; si dispone infatti (art. 28) che gli Stati membri assicurino a tutte le parti coinvolte nelle procedure concorsuali di utilizzare i moderni strumenti telematici per depositare le domande di insinuazione al passivo, dei piani di ristrutturazione o di quelli di rimborso, nonché per presentare le contestazioni e le impugnazioni da parte dei creditori e per eseguire le notifiche di rito ai creditori.

Il Titolo V è dedicato al monitoraggio delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, con particolare riguardo alla raccolta e conservazione dei dati (art. 29).

Il Titolo VI contiene le disposizioni finali.

La direttiva è entrata in vigore il 16 luglio 2019 e gli Stati membri hanno avuto tempo fino al 17 luglio 2021 per adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla normativa comunitaria. Peraltro, la stessa Direttiva, all’art. 34, par. 2, ha consentito agli Stati membri che avessero dovuto incontrare particolari difficoltà nell’attuazione della direttiva, di beneficiare a richiesta di una proroga di un anno.