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Quando va riconosciuto il buono pasto?

In relazione alla ordinanza n. 32113 del 31 ottobre 2022 emessa dalla Corte di Cassazione, Sez. lavoro, qualora un lavoratore dipendente superi le sei ore di lavoro, il buono pasto è dovuto in via automatica seppur il lavoratore non richieda la fruizione del servizio mensa fuori dell’orario di lavoro.
Il diritto alla pausa pranzo, e quindi al buono pasto, indipendentemente dalle modalità di svolgimento dei turni di lavoro, anche in assenza di una richiesta esplicita del lavoratore e hanno diritto a fruire della pausa pranzo/cena, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.
La Cassazione evidenzia il principio secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio.
Tale sentenza, ovviamente in parità dei diritti dei lavoratori e quindi non solo degli operatori del pubblico impiego o impiegati nei servizi sanitari, ma di ogni lavoratore in qualsiasi ambito offra la sua opera, è per i datori di lavoro da prendere in considerazione per i turni di lavoro che rientrino nelle sei ore di lavoro ed in caso contrario, prevedere “automaticamente” la fruizione del buono pasto in favore dei lavoratori.